lunedì 17 dicembre 2012

ASSICURAZIONI RCA, DAL 1 GENNAIO 2013 STOP ALLA TOLLERANZA DI 15 GIORNI


A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.

Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata
alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.

Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)], a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. 

Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.

Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.

In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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venerdì 14 dicembre 2012

PNEUMATICI INVERNALI O CATENE DA NEVE A BORDO?


PNEUMATICI INVERNALI O CATENE DA NEVE A BORDO? - Con l'arrivo dell'inverno e delle prime nevicate scatta in tutta Italia l'obbligo di montare gomme termiche (a volte impropriamente chiamate gomme da neve) e di avere le catene da neve a bordo. Premessa l'importanza e l'utilità degli pneumatici invernali anche senza la presenza di neve a terra, va detto che purtroppo la normativa italiana che ne regolamenta l'uso su strada è imprecisa e lacunosa sotto alcuni aspetti lasciando alle amministrazioni locali ed ai gestori di strade e autostrade piena facoltà di modificare gli obblighi nei modi e nei tempi ed adottare sanzioni differenti per i trasgressori.

Vediamo quindi in dettaglio quali sono i casi in cui vige l'obbligo di montare catene da neve o utilizzare le gomme termiche:

l'uso di pneumatici invernali (o in alternativa alle catene da neve a bordo)è obbligatorio su strade extraurbane identificate dai cartelli blu (o verdi nel caso delle autostrade) raffiguranti una gomma catenata a fianco di uno pneumatico invernale e riportanti la scritta "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo" e il periodo di riferimento (generalmente dal 15 Novembre al 15 Aprile);

l'uso di gomme termiche (o in alternativa catene da neve montate) è obbligatorio in presenza di neve a terra sui tratti di strada extraurbana o autostrada indentificate dal cartello rotondo di colore blu riportante la ruota catenata.

Come detto in precedenza le amministrazioni locali ed ai gestori di strade e autostrade possono imporre l'obbligo dell'uso di pneumatici invernali o catene da neve con modalità e tempistiche diverse e in base alle reali condizioni del manto stradale.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle gomme termiche, sui prezzi d'acquisto e sulle sanzioni previste dalla legge visitate la pagina: Pneumatici invernali sul sito Trendmotori.com.